Il Presidente della Repubblica, se per suoi motivi personali, non intende incaricare il Capo del Governo designato della formazione e della guida del governo, ha una sola soluzione: le dimissioni previste all' ART: 86 della Costituzione. In tal caso " il Presidente della Camera dei Deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione."
Le Camere sono appena elette e desiderose di agire: eleggano il nuovo Presidente nei termini prescritti!
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